D.Lgs. 81/2008, DVR e Unità K9: quello che nessuno dice perché «si è sempre fatto così»

Il presente contributo ha finalità divulgativa e tecnico operativa e non sostituisce il parere di un avvocato o di un consulente legale abilitato.

Il cane operativo non è il destinatario diretto delle tutele del D.Lgs. 81/2008, ma la sua presenza può generare rischi, interferenze e condizioni organizzative che riguardano i lavoratori. Per questo non può rimanere invisibile nella valutazione aziendale.

«Si è sempre fatto così» non è una valutazione del rischio

Nel settore cinofilo molte procedure vengono trasmesse attraverso pratica, esperienza personale e abitudini costruite nel tempo. L’esperienza è importante. Il problema nasce quando viene utilizzata per evitare una domanda: abbiamo realmente valutato i rischi legati alla presenza e all’impiego del cane oppure abbiamo ripetuto una modalità organizzativa?

Un cane può essere ben addestrato, equilibrato e correttamente gestito. Questo non elimina automaticamente i rischi collegati all’ambiente, alle interferenze, ai mezzi in movimento, alle superfici, alle temperature, al pubblico, agli altri animali e alle modalità di trasporto.

Il punto non è considerare il cane un pericolo in sé. Il punto è analizzare la sua presenza all’interno dell’organizzazione del lavoro.

Che cosa c’entra il DVR con un’Unità Cinofila

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il risultato della valutazione globale e documentata dei rischi per salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’organizzazione.

L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di effettuare la valutazione e di elaborare il documento. L’art. 28 stabilisce che la valutazione debba riguardare tutti i rischi.

La disposizione non contiene un elenco denominato “rischi delle Unità K9” e non impone automaticamente un capitolo separato dedicato ai cani. Sarebbe scorretto sostenere che ogni DVR debba avere per legge una sezione con questo titolo.

Tuttavia, quando il cane viene impiegato nel processo lavorativo e la sua presenza incide sulle condizioni nelle quali le persone operano, tali elementi devono essere considerati.

Il cane operativo non è un lavoratore e il D.Lgs. 81/2008 non è una disciplina sul benessere animale. Ma il modo nel quale l’asset viene trasportato, gestito e impiegato può influire sulla sicurezza dell’operatore specializzato cinofilo, degli altri lavoratori e dei soggetti che condividono l’ambiente.

I rischi che spesso rimangono fuori

Il primo rischio che viene in mente è quello di morso o aggressione. È reale, ma limitare l’analisi a questo elemento significa non comprendere il servizio.

Le interazioni possono determinare cadute, urti, trascinamenti, inciampi e collisioni, soprattutto negli spazi ristretti, sulle scale, sulle superfici scivolose o durante il passaggio tra persone e attrezzature.

Il guinzaglio può interferire con percorsi, porte, macchinari e vie di transito. La ricerca può portare l’unità vicino a sostanze, parti taglienti, materiali contaminati, siringhe, rifiuti, superfici calde o componenti in movimento.

Un ambiente rumoroso può modificare la comunicazione tra l’operatore e gli altri lavoratori. Un contesto affollato può aumentare il rischio di contatti non controllati. La presenza di altri cani può introdurre un’ulteriore interferenza.

Esiste poi il rischio biologico. L’INAIL ricorda che le attività a contatto con animali, prodotti biologici o deiezioni possono comportare esposizione ad agenti responsabili di zoonosi. Questo non significa che ogni cane operativo rappresenti un rischio biologico elevato, ma che l’esposizione potenziale deve essere valutata rispetto alle condizioni reali.

Anche le allergie possono essere pertinenti, soprattutto quando il cane opera stabilmente in ambienti condivisi o nei quali sono presenti lavoratori sensibili.

Il rischio non riguarda soltanto gli altri

La valutazione deve considerare anche i rischi ai quali è esposto l’operatore specializzato cinofilo. La gestione del cane può comportare movimentazioni ripetute, posture incongrue, trazioni improvvise, salita e discesa dal veicolo, caricamento delle attrezzature e permanenza prolungata all’aperto.

Temperature elevate, freddo, umidità e irraggiamento incidono sull’operatore e sulla sostenibilità del servizio. Nel dispositivo K9 il rischio termico deve essere letto anche in rapporto alle condizioni nelle quali l’unità può continuare a operare.

Se il cane mostra segnali di affaticamento, l’operatore può essere indotto a modificare la ricerca, interromperla o gestire rapidamente il rientro al veicolo. Queste decisioni devono essere previste, non improvvisate.

Il cane nel DVR non significa trasformarlo in un macchinario

Inserire il servizio cinofilo nella valutazione non significa equiparare il cane a un’attrezzatura. Il cane è un essere vivente e un asset operativo, con caratteristiche biologiche e comportamentali proprie. La valutazione non può essere copiata da quella di un macchinario o ridotta a una formula standard.

Occorre analizzare la relazione tra operatore, cane, ambiente e compito: chi possa gestire l’asset, quali competenze siano necessarie, in quali aree possa operare, come debba essere trasportato, quali condizioni determinino la sospensione e come vengano gestite le emergenze.

È necessario chiarire anche le informazioni destinate agli altri lavoratori: non avvicinarsi senza autorizzazione, non interferire con la ricerca, mantenere liberi determinati percorsi e rispettare le indicazioni dell’operatore.

Formazione, informazione e addestramento

Non basta scrivere nel DVR che è presente un cane. Le misure individuate devono essere tradotte in procedure, informazione e formazione. Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 disciplinano rispettivamente informazione e formazione dei lavoratori.

L’operatore specializzato cinofilo deve conoscere non soltanto la gestione del cane, ma anche i rischi dell’ambiente nel quale viene inviato. Gli altri lavoratori devono ricevere le informazioni necessarie per interagire correttamente con il Team K9.

Anche le emergenze devono essere considerate. Chi prende in carico il cane se l’operatore non è in grado di farlo? Quale percorso viene utilizzato durante un’evacuazione? Dove può essere temporaneamente collocato? Chi contatta il medico veterinario?

Se queste domande vengono poste soltanto durante l’emergenza, la pianificazione è arrivata tardi.

Quando il DVR deve essere rielaborato

L’art. 29 prevede la rielaborazione della valutazione in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative, in relazione all’evoluzione della tecnica, dopo infortuni significativi oppure quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità.

Questo non significa che ogni singolo impiego occasionale di un Team K9 comporti automaticamente la completa riscrittura del DVR. Significa che l’introduzione stabile o organizzativamente significativa di una capacità cinofila deve essere esaminata dal datore di lavoro con RSPP, medico competente quando previsto e RLS.

La conclusione potrebbe essere un aggiornamento del DVR, una procedura specifica, un’integrazione della formazione o una diversa misura organizzativa. La soluzione dipende dalla valutazione concreta.

Unità K9 esterna, art. 26 e interferenze

Quando il servizio viene affidato a un’impresa esterna e ricorrono i presupposti dell’art. 26, il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore e fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici.

Committente e appaltatore devono cooperare e coordinarsi per ridurre i rischi interferenziali. La presenza del Team K9 deve essere collegata a manutenzioni, movimentazione dei mezzi, allestimenti, pulizie, vigilanza, produzione, accesso del pubblico e gestione delle emergenze.

Quando è necessario il DUVRI, non basta inserire una frase come “presenza di Unità Cinofila”. Devono essere descritte interferenze reali, misure, responsabili e coordinamento. Il DUVRI non è richiesto automaticamente per ogni contratto: condizioni ed esclusioni vanno verificate caso per caso.

Cosa significa in pratica

La prima domanda non è se il cane sia bravo. La prima domanda è se il servizio sia stato inserito correttamente nell’organizzazione del lavoro.

Occorre descrivere attività, ambienti, persone esposte, possibili eventi, interferenze, misure di prevenzione, competenze necessarie e procedure di emergenza.

FP GROUP SRL e K9 Secure Service forniscono al committente informazioni e una checklist dettagliata per sostenere il coordinamento preventivo del servizio, senza sostituire DVR, DUVRI o responsabilità previste dal D.Lgs. 81/2008.

«Si è sempre fatto così» descrive il passato. Il DVR deve dimostrare che qualcuno ha valutato il presente.

Cum canibus in futuro.

Francesco Piliego
Canine Security Advisor
Amministratore Unico FP GROUP SRL
Ex Specialista Cinofilo Antiesplosivo dei Reparti Speciali della Polizia di Stato

Riferimenti normativi e istituzionali

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, artt. 2, 17, 26, 28, 29, 36 e 37. Normattiva.

INAIL, Valutare il rischio.

INAIL, Ambienti di lavoro e agenti biologici.

Ministero della Salute, Tutela dall’aggressione dei cani, aggiornamento 21 agosto 2025.

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