Il presente contributo ha finalità divulgativa e tecnico operativa e non sostituisce il parere di un avvocato o di un consulente legale abilitato.
Una checklist indica cosa controllare. La due diligence stabilisce come verificare le informazioni, quando farlo, quale esito attribuire alle evidenze raccolte e come monitorarle nel tempo. La differenza è quella tra avere esaminato alcuni documenti e avere compreso quale capacità operativa si sta realmente acquisendo.
Il portfolio non identifica l’Unità K9 che sarà impiegata
Quando un’organizzazione valuta un servizio cinofilo, la presentazione commerciale del fornitore è spesso il primo documento esaminato. Il portfolio può descrivere esperienze, specialità, corsi e capacità disponibili. Può essere utile per una prima selezione, ma non dimostra automaticamente l’idoneità delle Unità K9 che saranno concretamente impiegate.
Un’impresa può disporre di più operatori specializzati cinofili e più cani, con preparazioni, esperienze e livelli di mantenimento differenti. La documentazione riferita a un’unità non può attribuire la stessa capacità a tutte le altre. Occorre chiedere quale operatore e quale cane saranno impiegati, rispetto a quale specialità, in quale scenario e sulla base di quali evidenze verificabili.
Due diligence e checklist non sono la stessa cosa
Una checklist elenca documenti, requisiti e controlli. La due diligence definisce il metodo con il quale le informazioni vengono richieste, verificate, confrontate con il servizio e tradotte in una decisione.
Una certificazione può comparire come documento acquisito. La due diligence richiede di capire a chi si riferisca, quale attività copra, se sia valida e se possa essere verificata. Una polizza può risultare presente, ma occorre leggerne oggetto, massimali, condizioni ed esclusioni. Una copertura sportiva non equivale necessariamente a una polizza professionale adeguata a un impiego operativo.
I quattro passaggi che propongo rappresentano una metodologia di buona prassi. Non costituiscono un obbligo stabilito specificamente dalla legge per i servizi K9.
Primo passaggio: definire il perimetro
L’idoneità di un’Unità K9 deve essere riferita a un compito preciso. Prima di esaminare il fornitore occorre definire ambiente, durata, rischi, specialità, target di interesse, presenza del pubblico, condizioni prevedibili, interferenze, procedure di attivazione e integrazione nel dispositivo generale.
Un servizio di ricerca preventiva prima dell’apertura presenta condizioni diverse da un’attività svolta durante un evento. Il controllo di un deposito non coincide con la ricerca su veicoli, bagagli, merci o ambienti aperti. Anche la finalità deve essere chiarita, perché la vigilanza privata con unità cinofile può essere sottoposta a un regime diverso rispetto a una ricerca preventiva commissionata in area privata.
Secondo passaggio: verificare le unità specifiche
Certificazioni, registri addestrativi, idoneità veterinaria, identificazione e storico degli impieghi devono essere riconducibili all’operatore specializzato cinofilo e al cane concretamente proposti. Non basta ricevere la documentazione di un cane appartenente al fornitore se poi ne viene impiegato un altro.
I registri dovrebbero permettere di ricostruire continuità del mantenimento, ambienti affrontati, categorie di target, varianti, difficoltà e azioni correttive. Formule come “addestramento effettuato” o “ricerca positiva” non consentono di comprendere che cosa sia stato fatto e con quale risultato.
Terzo passaggio: cercare riscontri indipendenti
Se viene presentata una certificazione, occorre verificarne validità e campo di applicazione nel registro dell’Organismo che l’ha rilasciata, quando disponibile. La certificazione non è una garanzia assoluta, ma una delle evidenze da leggere insieme a preparazione, continuità addestrativa e corrispondenza con il servizio.
Le referenze dovrebbero essere verificabili. La polizza professionale deve essere letta integralmente, comprese le esclusioni, per capire se siano coperti il servizio richiesto, l’impiego del cane e i danni a terzi.
Dove sia proporzionato e fattibile, propongo una prova operativa osservata da un valutatore indipendente. È una buona prassi proposta dall’autore, non uno standard obbligatorio. Prima della prova devono essere concordati scenari, pseudo sostanze, target, aree prive di target, criteri di superamento, trattamento di falsi positivi e falsi negativi, condizioni ambientali, tempi e modalità di registrazione.
Devono essere definiti il livello di conoscenza preventiva dell’operatore, l’eventuale cecità della prova, le informazioni disponibili agli osservatori e le condizioni di interruzione. L’esito dovrebbe confluire in un verbale firmato con protocollo, unità valutata, condizioni, risultati e limiti. Un singolo test non dimostra da solo l’efficacia complessiva dell’Unità K9, ma può offrire un riscontro circoscritto e documentato.
Quarto passaggio: decidere, documentare e monitorare
La due diligence deve produrre un esito positivo, negativo oppure positivo con condizioni. Il fascicolo dovrebbe indicare documenti esaminati, verifiche effettuate, criticità emerse e ragioni della decisione.
La firma del contratto non conclude il processo. Scadenze di polizze, certificazioni, requisiti sanitari e verifiche periodiche devono essere monitorate. Se cambia l’operatore specializzato cinofilo o il cane, la verifica deve essere aggiornata.
I segnali che richiedono prudenza
Una certificazione non verificabile, una copertura sportiva presentata come professionale, registri indisponibili o generici, un’unità impiegata diversa da quella proposta e una resistenza sistematica a fornire riscontri richiedono approfondimento. Non sono prove automatiche di irregolarità, ma indicatori di prudenza.
Dove la legge tace, il metodo conta
L’art. 43 c.p. ricomprende nella colpa negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra colpa generica e specifica appartiene all’elaborazione giuridica. Il metodo proposto non è imposto dalla legge, ma l’assenza di una disciplina dettagliata non rende irrilevante il modo nel quale viene scelto il fornitore.
Quando trova applicazione l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa rispetto al servizio affidato. L’applicabilità va valutata caso per caso. La norma prevede inoltre informazione sui rischi specifici, cooperazione e coordinamento.
La giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro ha affermato che la verifica della capacità dell’appaltatore non può ridursi al solo controllo dell’iscrizione nel registro delle imprese. Il principio deve essere letto nel proprio contesto e non trasformato automaticamente in una disciplina speciale per le Unità K9.
Se il servizio rientra nella vigilanza privata, trovano applicazione l’art. 134 TULPS e il D.M. 269/2010. Secondo commenti di settore, una ricerca preventiva priva di custodia o vigilanza potrebbe ricevere una qualificazione diversa. È una lettura interpretativa: nei casi dubbi occorre chiarire la classificazione con Prefettura o Questura.
Le norme tecniche sono generalmente volontarie, salvo espresso richiamo. Possono offrire parametri e rendere più trasparenti i processi di valutazione. Certificazioni e norme tecniche sono evidenze o possibili indici di diligenza, non sostituti della decisione.
Cosa cambia per chi decide
Comando di Polizia Locale
Deve distinguere la valutazione del dispositivo dalla certificazione tecnica del fornitore, verificando compiti, coordinamento e corrispondenza tra unità dichiarata e impiegata.
Organizzatore di eventi
Deve definire il servizio, verificare il regime applicabile, raccogliere evidenze e coordinare il Team K9 con le altre componenti.
Security Manager
Deve tradurre il rischio in requisiti verificabili, collegando prestazione richiesta, capacità documentata e piano operativo.
Istituto di Vigilanza
Deve assicurare coerenza tra licenza, tipologia del servizio, personale, unità, documentazione e procedure.
Cosa significa in pratica
FP GROUP SRL e K9 Secure Service forniscono al committente una checklist dettagliata in PDF e Word, adattata al servizio e inserita nel processo di verifica. Organizza le evidenze relative a impresa, regime autorizzativo, operatore specializzato cinofilo, cane, assicurazione professionale, documentazione sanitaria, registri, certificazioni, procedure, interferenze e monitoraggio.
La checklist non sostituisce la valutazione del committente, il parere legale, gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 o gli atti delle autorità. Serve a rendere il processo ordinato e tracciabile.
Un fornitore serio non teme la due diligence. La facilita.
Cum canibus in futuro.
Francesco Piliego
Canine Security Advisor
Amministratore Unico FP GROUP SRL
Ex Specialista Cinofilo Antiesplosivo dei Reparti Speciali della Polizia di Stato
Riferimenti normativi, giurisprudenziali e tecnici
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice penale, art. 43. Normattiva.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 26. Normattiva.
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 134 TULPS. Normattiva.
D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, Allegato D, punto 3.g.3, come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56. Gazzetta Ufficiale.
Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 13 dicembre 2023, n. 49494, udienza 8 novembre 2023.
UNI/PdR 160-1:2024. Scheda UNI.
Valeria Torre, “Compliance penale e normativa tecnica”, Archivio Penale, 2022. Fonte dottrinale.