Chi verifica le Unità Cinofile negli eventi pubblici, e perché il vuoto normativo non è una scusa

Il piano di sicurezza di un evento può prevedere l’impiego di Unità K9, ma valutare il piano non significa certificare automaticamente l’idoneità dei team messi a disposizione dall’organizzatore. Quando manca una regola specifica, la verifica non diventa facoltativa: ricade con maggiore evidenza su chi sceglie, incarica e integra il fornitore nel dispositivo.

Il presente contributo ha finalità divulgativa e tecnico operativa e non sostituisce il parere di un avvocato o di un consulente legale abilitato.

Il problema non è soltanto chi paga

Quando un evento privato aperto al pubblico richiede servizi aggiuntivi di sicurezza, viabilità e controllo, la prima domanda amministrativa riguarda spesso i costi.

L’art. 22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 stabilisce che le spese sostenute per il personale della Polizia Locale, in relazione a prestazioni pagate da terzi e necessarie allo svolgimento di attività e iniziative private che incidono sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione, siano poste interamente a carico dell’organizzatore o del promotore.

La disposizione precisa inoltre che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della Polizia Locale in occasione di questi eventi non concorrono al calcolo degli straordinari previsto dalla contrattazione collettiva.

Il punto è stato affrontato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, nella sentenza n. 106 del 24 marzo 2025. La pronuncia riguarda il mancato recupero dei costi sostenuti da un Comune per l’impiego aggiuntivo della Polizia Locale durante eventi privati. La Procura contabile aveva contestato un danno complessivo di circa 900.000 euro. La Corte ha condannato due amministratori al pagamento, rispettivamente, di 160.000 e 20.000 euro, assolvendo gli altri soggetti coinvolti.

Non pubblico i nomi perché non sono necessari alla comprensione del principio. La Corte ha ritenuto concreto il danno derivante dal mancato incasso e ha ricondotto le responsabilità ai titolari della delega competente, valutando anche i ripetuti solleciti ricevuti e il tempo ragionevolmente necessario per attivare l’iter regolamentare.

Due flussi economici da non confondere

Immaginiamo che un Comune abbia stipulato un contratto annuale con una società privata per la disponibilità programmata di Team K9.

Un primo flusso riguarda le attività istituzionali decise dall’ente: prevenzione dello spaccio, controllo di determinate aree urbane, servizi nei parchi o interventi programmati a supporto della Polizia Locale. Se tali prestazioni rispondono a un interesse pubblico dell’amministrazione, il relativo costo resta normalmente disciplinato dal contratto pubblico e dal bilancio dell’ente.

Un secondo flusso riguarda invece i moduli aggiuntivi richiesti per un evento privato con finalità lucrativa. Qui deve essere considerato l’art. 22, comma 3-bis, ma senza attribuirgli un’estensione che il testo non contiene.

La disposizione parla espressamente delle spese del personale di Polizia Locale. Un Team K9 fornito da una società privata non diventa personale della Polizia Locale e il suo costo non rientra automaticamente nella previsione letterale della norma.

Secondo la mia valutazione, il Comune può esaminare l’opportunità di disciplinare nel proprio regolamento anche il costo delle risorse esterne richieste specificamente dall’evento e impiegate in ausilio al dispositivo pubblico. Questa è però un’ipotesi organizzativa, non una conseguenza automatica dell’art. 22. La previsione deve essere verificata dal segretario comunale, dall’ufficio legale e dagli uffici finanziari.

Chi verifica realmente l’idoneità

Nelle fonti esaminate non ho individuato una disposizione generale che attribuisca a un soggetto pubblico il compito di certificare l’idoneità operativa di ogni Unità K9 privata inserita nel piano di un evento.

Questo non significa che Comando, Comune, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco o Commissione di vigilanza non abbiano responsabilità. Le loro competenze riguardano il piano, le misure di safety e security, le autorizzazioni, le prescrizioni e il coordinamento istituzionale, secondo il tipo e la complessità dell’evento.

Valutare il piano non equivale però a rilasciare una certificazione tecnica del Team K9. Il primo soggetto che deve verificare ciò che acquista e presenta nel piano resta l’organizzatore, eventualmente con il supporto del proprio Security Manager e dei consulenti incaricati.

Vigilanza cinofila e bonifica preventiva

Occorre distinguere la vigilanza privata svolta con unità cinofile dalle attività di ricerca preventiva commissionate in un’area privata.

Se la prestazione rientra nella vigilanza privata, trovano applicazione l’art. 134 TULPS e il D.M. n. 269/2010. Il servizio deve essere svolto nell’ambito di un istituto autorizzato, con gli adempimenti previsti per l’impiego delle unità cinofile. La documentazione riguarda, tra l’altro, tipologia dei servizi, unità disponibili, operatore, identificazione del cane, assicurazione, controlli sanitari, livello di addestramento e veicoli di trasporto.

Diverso è il tema della ricerca preventiva antiesplosivo o antidroga di un’area privata. Secondo alcuni commenti di settore, una ricerca che non comprende vigilanza o custodia potrebbe non rientrare nell’art. 134 TULPS. Questa è una lettura interpretativa e non una regola che risolve automaticamente ogni caso.

La qualificazione dipende dal contenuto concreto dell’incarico. Quando la ricerca si combina con presidio, controllo degli accessi, custodia o altri servizi di sicurezza, ritengo prudente richiedere un chiarimento alla Prefettura o alla Questura competente.

Il focus sull’art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Quando l’affidamento del servizio K9 rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.

La disposizione si applica agli affidamenti eseguiti all’interno dell’azienda, di una sua unità produttiva o nell’ambito del relativo ciclo produttivo, a condizione che il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi nei quali si svolge la prestazione. Non è quindi corretto affermare che l’art. 26 si applichi automaticamente a ogni evento pubblico.

Quando ricorrono questi presupposti, la verifica non rappresenta un adempimento meramente documentale. Il minimo previsto comprende il certificato di iscrizione alla Camera di commercio e l’autocertificazione dell’impresa sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

La Cassazione penale ha chiarito che il controllo non può ridursi alla sola iscrizione nel registro delle imprese, ma deve riguardare la concreta capacità dell’appaltatore di eseguire l’attività affidata.

Applicato a un servizio K9, questo significa considerare la preparazione dell’operatore specializzato cinofilo, l’idoneità del cane rispetto alla ricerca richiesta, l’esperienza dell’impresa, le procedure, le coperture assicurative e le condizioni nelle quali il servizio sarà svolto.

Informazione, cooperazione e coordinamento

Il committente deve fornire all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Per un Team K9 queste informazioni possono riguardare accessi, affollamento, movimentazione dei mezzi, rumore, strutture temporanee, impianti, materiali presenti, zone interdette, vie di esodo e interferenze con altri operatori.

I datori di lavoro coinvolti devono inoltre cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e coordinare gli interventi, informandosi reciprocamente per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze.

Anche la presenza del cane deve essere considerata nella pianificazione. Vanno valutati spazi di transito, contatto con il pubblico, interazione con altre unità, temperature, superfici, rumori, tempi di lavoro, aree di recupero e procedure di emergenza.

Quando serve il DUVRI

Quando ne ricorrono i presupposti, il datore di lavoro committente promuove cooperazione e coordinamento elaborando il DUVRI, che individua i rischi interferenziali e le misure adottate per eliminarli o ridurli.

Il DUVRI non è richiesto indistintamente in ogni affidamento. La norma prevede specifiche esclusioni e regimi differenti. La necessità di predisporlo deve essere verificata con il RSPP e con i consulenti competenti.

Quando è necessario, non deve essere un documento generico. Deve descrivere le interferenze reali tra Team K9, personale dell’organizzatore, addetti alla vigilanza, allestitori, tecnici, operatori della sicurezza e altri soggetti presenti.

La checklist che forniamo al committente

Nel nostro modello operativo la verifica non viene lasciata a comunicazioni informali.

FP GROUP SRL e K9 Secure Service forniscono al committente una checklist dettagliata, costruita in relazione al servizio richiesto e alla configurazione dell’evento.

La checklist consente di raccogliere e ordinare le informazioni riguardanti qualificazione dell’impresa, titolo autorizzativo, preparazione dell’operatore specializzato cinofilo, identificazione e documentazione sanitaria del cane, assicurazione professionale, registri addestrativi, verifiche periodiche, procedure operative, rischi ambientali, interferenze, coordinamento e report conclusivo.

La checklist non sostituisce gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, non certifica da sola l’idoneità e non trasferisce al fornitore le responsabilità del committente. Serve a rendere la verifica più ordinata, tracciabile e coerente con il servizio affidato.

Cosa significa in pratica

Per l’organizzatore significa verificare il fornitore prima di inserirlo nel piano. Per il Security Manager significa chiedere documenti coerenti con l’attività concreta. Per il Comando significa valutare come il Team K9 si integra nel dispositivo, senza assumere impropriamente il ruolo di organismo certificatore.

Per il Comune significa tenere separati i costi istituzionali da quelli riconducibili agli eventi privati e disciplinare con chiarezza i relativi flussi.

Il vuoto normativo non elimina la responsabilità della scelta. La rende più evidente.

Per questo la verifica deve precedere l’impiego, essere documentata e riguardare la capacità concreta del fornitore, dell’operatore specializzato cinofilo e del cane di lavorare nello scenario previsto.

FP GROUP SRL e K9 Secure Service accompagnano questa fase fornendo al committente una checklist dettagliata, collegata alle caratteristiche del servizio e utilizzabile per costruire il fascicolo di verifica.

La regola finale rimane semplice: verificare prima, documentare la verifica e preferire ciò che può essere verificato da terzi.

Cum canibus in futuro.

Riferimenti normativi, giurisprudenziali e tecnici

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, art. 22, comma 3-bis, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Testo vigente su Normattiva.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza 24 marzo 2025, n. 106, giudizio n. 74386. Testo della sentenza.

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 68, 80 e 134, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Testo vigente su Normattiva.

Ministero dell’Interno, D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, Allegato D, sezione III, punto 3.g.3, come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56. Gazzetta Ufficiale.

Ministero dell’Interno, circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017; direttiva del 28 luglio 2017; direttiva del 18 luglio 2018 sui modelli organizzativi per le manifestazioni pubbliche. Approfondimento ministeriale.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. Testo vigente su Normattiva.

Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 13 dicembre 2023, n. 49494, verifica della concreta idoneità tecnico professionale dell’appaltatore.

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, Codice penale, art. 43. Testo vigente su Normattiva.

UNI/PdR 160-1:2024, Attività professionali non regolamentate, Unità Cinofile e Preparatore Unità Cinofile. Scheda UNI.

Valeria Torre, “Compliance penale e normativa tecnica”, Archivio Penale, 2022. Fonte dottrinale.

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