Se non è regolamentato, non vuol dire che vale tutto…
Negli ultimi anni, nel settore della cinofilia operativa e della sicurezza, sta emergendo un fenomeno sempre più evidente e preoccupante:
associazioni di volontariato (ODV), ASD e sigle di comodo che propongono attività di addestramento e ricerca di sostanze stupefacenti, esplosivi e altri materiali sensibili, presentandole come iniziative formative o volontarie.
In molti casi, queste realtà:
- utilizzano denominazioni, simboli e richiami grafici riconducibili alle Forze di Polizia o alla Polizia Giudiziaria
- si avvalgono di presunti appartenenti alle FF.OO., che per legge non possono svolgere attività operative o formative extra-istituzionali
- operano sul mercato senza una reale posizione giuridica e fiscale idonea
Non si tratta di una questione di “visioni cinofile” o di scuole di pensiero.
Si tratta di legalità, sicurezza e tutela del settore.
Il quadro normativo: cosa possono (e non possono) fare le ODV
Il Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017
Il Decreto Legislativo 117/2017 disciplina in modo chiaro le Organizzazioni di Volontariato (ODV). In sintesi:
- le ODV non possono svolgere attività a scopo di lucro
- le attività devono essere svolte prevalentemente tramite volontari
- le prestazioni possono essere rimborsate solo nei limiti delle spese documentate
- è vietato operare in concorrenza con il mercato professionale
L’addestramento e l’impiego operativo di cani da ricerca sostanze (narcotici, esplosivi, armi, valuta) non rientra nelle attività di interesse generale tipiche del volontariato.
Si tratta di attività specialistiche, professionali e ad alto rischio.
Ricerca di sostanze: perché non è volontariato
La ricerca di sostanze:
- incide direttamente sulla sicurezza pubblica
- può avere rilievo penale, amministrativo e probatorio
- comporta responsabilità civili e penali per operatori e committenti
- richiede:
- posizione fiscale adeguata
- coperture assicurative professionali
- formazione documentabile
- procedure operative e tracciabilità
Un’ODV non ha titolo giuridico per offrire servizi di questo tipo a enti pubblici o privati, né per formare operatori che andranno a operare sul mercato.
L’uso improprio di simboli e denominazioni
Un ulteriore elemento critico è l’utilizzo di:
- stemmi
- denominazioni fuorvianti
- richiami a reparti di polizia o alla polizia giudiziaria
Queste pratiche possono configurare:
- illeciti amministrativi
- reati penali (usurpazione di titoli, segni distintivi dello Stato, concorrenza sleale, pubblicità ingannevole)
Molti soggetti che adottano queste strategie non sono consapevoli delle conseguenze giuridiche a cui vanno incontro.
Il danno al settore e agli enti committenti
Sempre più spesso enti pubblici, aziende e professionisti mi contattano chiedendo:
“Questa proposta è regolare?”
Il problema è che:
- alcune ODV si presentano come alternative più economiche
- offrono servizi senza avere obblighi fiscali e strutturali
- generano concorrenza sleale
- espongono i committenti a rischi legali e reputazionali
Quando un ente affida un servizio di ricerca sostanze a un soggetto non titolato, il rischio non è teorico, è concreto.
Il ruolo dei professionisti: una responsabilità, non una scelta
Chi opera in modo professionale:
- con partita IVA
- con una struttura aziendale
- assumendosi costi, controlli e responsabilità
- rispettando normative, assicurazioni e obblighi
ha anche un dovere etico e professionale: segnalare chi opera fuori dalle regole.
Non per alimentare conflitti, ma per tutelare la sicurezza, la credibilità del settore e il lavoro di chi opera correttamente.
La ricerca di sostanze non è:
- un hobby
- un’attività dimostrativa
- un progetto “educativo” mascherato
È sicurezza.
Ed è proprio la sicurezza che impone regole chiare, competenze reali e responsabilità definite.
Essere professionisti significa anche questo:
stare dalla parte delle regole, anche quando è scomodo.
Perché la regolamentazione arriverà.
E quando arriverà, farà la differenza tra chi ha costruito in modo corretto e chi no.