Il segreto istruttorio derivante dalla nomina ex articolo 348 del codice di procedura penale ha una connessione diretta con la pubblicità social delle operazioni di polizia giudiziaria condotte con unità cinofile. È una connessione che quasi nessuno, nel settore, sembra fare. Essere nominati ausiliari di polizia giudiziaria non è un contenuto da pubblicare per farsi notare. È l’ingresso, per la durata dell’incarico, in un perimetro di riservatezza che la legge disegna con precisione, e che un post pensato per ottenere visibilità rischia di violare.
Cos’è la nomina ad ausiliario ex articolo 348
Il quarto comma dell’articolo 348 del codice di procedura penale stabilisce che la polizia giudiziaria, quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera. È la norma che, nella pratica, autorizza l’impiego di un’unità cinofila privata a supporto di un’operazione di polizia giudiziaria: il conduttore e il suo cane, in quel momento, non sono spettatori esterni. Sono ausiliari che partecipano alla formazione di un atto di indagine.
Il segreto istruttorio, articolo 329 del codice di procedura penale
Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. È quanto stabilisce l’articolo 329 del codice di procedura penale. A questo si aggiunge il divieto generale di pubblicazione degli atti coperti da segreto, previsto dall’articolo 114 dello stesso codice. Il pubblico ministero può derogare a questo regime solo con decreto motivato, quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, autorizzando la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. Al di fuori di questa deroga esplicita, il segreto resta pieno.
Perché riguarda anche chi non è pubblico ufficiale
Qui si trova il punto tecnico che rende la questione concreta, non teorica. Chi partecipa o assiste alla formazione di un atto processuale coperto da segreto, anche senza rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è soggetto a un preciso obbligo di riservatezza. L’articolo 379-bis del codice penale punisce proprio la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale da parte di chi ha partecipato o assistito ad atti del procedimento senza avere quelle qualifiche funzionali. Se invece l’ausiliario, nell’esercizio di quella specifica funzione, viene considerato incaricato di pubblico servizio, la rivelazione della notizia coperta da segreto ricade nell’ambito dell’articolo 326 del codice penale, che punisce con la reclusione il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che rivela notizie d’ufficio destinate a restare segrete. In entrambi i casi la conclusione tecnica è la stessa: chi presta la propria opera come ausiliario di polizia giudiziaria durante un’operazione entra nel perimetro del segreto istruttorio, e ne risponde.
Essere nominati ausiliari di PG non è pubblicità social
È qui che il ragionamento giuridico incontra la pratica quotidiana del settore. Pubblicare sui social, durante o subito dopo un’operazione, il nome dell’unità, la foto del cane, i dettagli del luogo, del target o delle modalità dell’intervento, non è una scelta di trasparenza professionale. È, nella migliore delle ipotesi, un’iniziativa che ignora il perimetro di riservatezza appena descritto. Nella peggiore, è la divulgazione di un atto di indagine ancora coperto da segreto, con le conseguenze penali previste dagli articoli appena richiamati. Il fatto di essere stati scelti come ausiliari, per la propria competenza tecnica, è un riconoscimento professionale. Non è un’autorizzazione a comunicare l’operazione con la libertà di un contenuto promozionale qualunque.
E se l’operazione è già stata resa pubblica ufficialmente?
Un comunicato stampa ufficiale delle forze dell’ordine, quando esiste, non trasferisce automaticamente all’ausiliario privato la stessa libertà di comunicazione. Il comunicato è, nella migliore delle ipotesi, l’esito della deroga motivata prevista dall’articolo 329, comma 2, decisa dal pubblico ministero per gli atti e nei termini che lui stesso ha stabilito. Non autorizza chi ha partecipato all’operazione come ausiliario a rilanciare con propri contenuti aggiuntivi, con foto proprie, con dettagli operativi non contenuti nel comunicato, o con un racconto costruito per la resa social piuttosto che per l’informazione istituzionale. La regola pratica, in caso di dubbio, è semplice: qualunque contenuto relativo a un’operazione svolta come ausiliari di PG va condiviso solo se e come autorizzato da chi ha la titolarità dell’indagine, mai di iniziativa autonoma.
La sintesi
Chi accetta una nomina ad ausiliario di polizia giudiziaria accetta, insieme al riconoscimento della propria competenza tecnica, anche il perimetro di riservatezza che quella nomina comporta. Non è un dettaglio procedurale, è la sostanza dell’incarico. Un like guadagnato pubblicando i dettagli di un’operazione non vale il rischio di una violazione del segreto istruttorio, ed è un rischio che si somma, non si sostituisce, a quello già discusso sull’esposizione operativa dell’unità cinofila. Le due cose insieme dovrebbero bastare a chiudere la questione: l’operazione si racconta se e quando chi ne ha la titolarità lo decide, non prima.
Francesco Piliego
Canine Security Advisor
Referente Tecnico Schema FCC.PCS.1121 K9 Detection
Cum canibus in futuro
Riferimenti normativi
Articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, nomina di persone idonee quali ausiliari di polizia giudiziaria. Articolo 329 del codice di procedura penale, obbligo del segreto sugli atti di indagine. Articolo 114 del codice di procedura penale, divieto di pubblicazione di atti. Articolo 326 del codice penale, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio. Articolo 379-bis del codice penale, rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
Il presente contributo ha finalità tecnica e divulgativa e non costituisce consulenza legale. La qualificazione del caso concreto va sempre verificata con un professionista abilitato e con l’autorità titolare del procedimento.