Quando la Riforma dello Sport non può diventare una scorciatoia per la Security
Negli ultimi anni la Riforma dello Sport ha modificato profondamente il panorama delle collaborazioni sportive in Italia.
Molti operatori appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e alle Pubbliche Amministrazioni hanno trovato nelle nuove forme di collaborazione sportiva uno strumento che consente di svolgere attività nell’ambito della cinofilia, della formazione e delle discipline sportive.
Tutto perfettamente legittimo.
Almeno fino a quando si rimane nell’ambito dello sport.
Il problema nasce quando si inizia a confondere lo sport con la sicurezza.
E soprattutto quando si inizia a utilizzare un impianto normativo pensato per le attività sportive per svolgere attività che, nella sostanza, appartengono al settore della security, della consulenza professionale o della formazione specialistica finalizzata all’impiego operativo.
Perché in quel momento il problema non è più cinotecnico.
Diventa giuridico.
Cosa prevede la normativa
L’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 disciplina gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici.
Il principio generale è semplice.
Il dipendente pubblico deve dedicare la propria attività lavorativa all’Amministrazione di appartenenza e non può svolgere incarichi retribuiti esterni senza le autorizzazioni previste dalla legge.
La ratio della norma è evidente.
Evitare conflitti di interesse.
Garantire imparzialità.
Impedire che conoscenze, funzioni o competenze acquisite nell’esercizio di funzioni pubbliche vengano utilizzate in contesti privati incompatibili con il ruolo ricoperto.
Negli anni successivi, la Riforma dello Sport introdotta dal D.Lgs. 36/2021 ha disciplinato la figura del lavoratore sportivo, prevedendo specifiche deroghe e regimi particolari per le attività svolte nell’ambito sportivo.
Successivamente l’art. 3 del D.L. 71/2024, convertito nella Legge 106/2024, ha ulteriormente chiarito e ampliato alcuni aspetti relativi alle collaborazioni sportive dei dipendenti pubblici.
Ma attenzione.
La norma parla di sport.
Non parla di sicurezza.
Non parla di consulenza security.
Non parla di servizi specialistici.
Non parla di progettazione di sistemi di sicurezza.
Non parla di attività operative.
Le fondamenta
La domanda vera non è:
“Posso fare una collaborazione sportiva?”
La domanda corretta è:
“Che cosa sto realmente facendo?”
Perché nel diritto conta la sostanza.
Non l’etichetta.
Se un’attività viene formalmente qualificata come sportiva ma nella realtà consiste nella formazione di operatori destinati a svolgere attività di sicurezza, nella consulenza per dispositivi operativi, nell’organizzazione di servizi specialistici o nella promozione di interessi economici privati collegati alla sicurezza, il problema non è più il cane.
Il problema è l’inquadramento dell’attività.
Ed è qui che iniziano le zone grigie.
Detection sportiva e detection operativa non sono la stessa cosa
Da anni sostengo una posizione molto semplice.
La detection sportiva è una disciplina.
La detection operativa è una professione.
Nella detection sportiva l’obiettivo è la prestazione.
Nella detection operativa l’obiettivo è la gestione del rischio.
Nella detection sportiva si valuta il binomio.
Nella detection operativa si valuta un intero sistema composto da procedure, responsabilità, normative, protocolli e decisioni operative.
Quando si parla di sicurezza non si parla soltanto di ricerca olfattiva.
Si parla di:
- analisi del rischio;
- security management;
- responsabilità operative;
- procedure di intervento;
- standard professionali;
- rapporti con Enti Pubblici;
- rapporti con committenti privati;
- gestione delle informazioni.
Ed è proprio qui che il confine diventa estremamente delicato.
Il tema della deontologia professionale
Esiste poi un aspetto che va oltre il dato normativo.
La deontologia.
Un appartenente alle Forze di Polizia o alla Pubblica Amministrazione possiede una credibilità che deriva dal ruolo istituzionale ricoperto.
Quella credibilità non può diventare uno strumento di promozione commerciale.
Non può essere utilizzata per alterare il mercato.
Non può essere utilizzata per favorire interessi privati.
Non può essere utilizzata per creare sovrapposizioni tra funzione pubblica e attività privata.
Perché la fiducia dei cittadini nelle istituzioni si basa anche sulla percezione di indipendenza e imparzialità degli operatori pubblici.
Le possibili conseguenze
Quando vengono superati determinati limiti le conseguenze possono essere molto più rilevanti di quanto molti immaginino.
Sul piano disciplinare possono emergere contestazioni relative a incarichi non autorizzati, incompatibilità, conflitti di interesse o violazioni dei doveri d’ufficio.
Sul piano amministrativo possono sorgere problematiche relative all’obbligo di autorizzazione preventiva, alle comunicazioni dovute all’Amministrazione di appartenenza e agli obblighi di trasparenza.
Sul piano fiscale e contributivo occorre verificare che l’attività sia effettivamente riconducibile al regime giuridico dichiarato e che vi sia coerenza tra attività svolta, compensi percepiti e inquadramento normativo adottato.
Infine, nei casi più gravi, potrebbero emergere profili di responsabilità ulteriori qualora venissero accertate situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o utilizzo improprio della funzione pubblica.
Una riflessione necessaria
Questo articolo non vuole demonizzare lo sport.
Al contrario.
Lo sport rappresenta una straordinaria opportunità di crescita tecnica e culturale.
Ma proprio per questo motivo occorre preservarne la credibilità.
La sicurezza è un’altra cosa.
La consulenza per la sicurezza è un’altra cosa.
La formazione professionale destinata a operatori della sicurezza è un’altra cosa.
I servizi specialistici sono un’altra cosa.
Confondere questi mondi significa creare ambiguità.
E l’ambiguità, quando si parla di sicurezza e di dipendenti pubblici, non è mai una buona idea.
Perché alla fine le norme passano.
Le interpretazioni cambiano.
Le mode si trasformano.
La responsabilità personale, invece, resta.
Francesco Piliego
Ex Specialista Cinofilo Antiesplosivo dei Reparti Speciali della Polizia di Stato con oltre quindici anni di esperienza operativa. Oggi Amministratore Unico di FP GROUP SRL, CEO di K9 Secure Service e formatore specializzato nell’integrazione delle Unità Cinofile nei sistemi di sicurezza pubblici e privati. Referente di schema FCC Italia per la certificazione delle Unità Cinofile professionali e consulente per lo sviluppo di modelli di sicurezza urbana integrata.
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Sviluppiamo sistemi integrati di sicurezza e Unità Cinofile professionali per Polizie Locali, Enti Pubblici, Istituti di Vigilanza, Security High Level, VIP Protection e Safety & Security Management. Operiamo attraverso modelli organizzativi, procedure operative e standard professionali orientati alla gestione del rischio e all’integrazione dei Team K9 nei dispositivi di sicurezza.
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